Statuto

I) COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI.

Art.1) In base agli art. 38 e segg. del Codice Civile è costituita con sede in Pescara, via Valle Roveto n. 39, una Associazione Culturale che assume il nome di "L'OLANDESE VOLANTE".
Art.2) L'Associazione Culturale L'OLANDESE VOLANTE è un centro di vita associativa e culturale, a carattere volontario e democratico, di durata illimitata. Non persegue finalità di lucro.
Art.3) L'Associazione Culturale L'OLANDESE VOLANTE assume la piena responsabilità giuridica ed economica per l'esplicazione dei compiti e dei programmi che si prefigge.
Art.4) L'Associazione Culturale L'OLANDESE VOLANTE si propone i seguenti scopi: attività di produzione e promozione musicale e coreutica, mediante concerti e spettacoli, rassegne, festival, proiezioni, mostre, seminari, laboratori, stages, dibattiti e pubblicazioni.

II) SOCI.

Art.5) Gli iscritti all'associazione si distinguono in 2 categorie:
a)Soci onorari, scelti tra persone che si sono particolarmente distinte in campo culturale, sociale o politico. I soci onorari non versano alcun contributo e non hanno diritto di voto.
b)Soci ordinari. I soci ordinari hanno partecipato all'atto costitutivo. Sono anche soci ordinari tutti i cittadini che abbiano compiuto i diciotto anni e che, dopo aver presentato domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo, siano stati da questo ammessi. Il numero dei soci è illimitato. Ai soci ordinari spetta il diritto di voto.
Art.6) I soci ordinari sono responsabili in solido dell'attività dell'Associazione e sono tenuti alla osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali.
Art.7) I soci ordinari sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi nel versamento di eventuali quote sociali per l'integramento della cassa sociale; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.Le espulsioni o le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le dimissioni da socio ordinario vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

III) PATRIMONIO SOCIALE.

Art. 8) Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
a) quote associative;
b) beni acquistati a titolo gratuito o a titolo oneroso; c)usufrutto di contributi, sovvenzioni, sussidi e indennizzi versati da parte della Regione Abruzzo, della Provincia e del Comune di Pescara, dell'Ente Teatrale Italiano, del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero dei Beni Culturali, e da altri eventuali Ministeri e da Banche e Istituti di Credito, da Enti , Società, persone fisiche o giuridiche, sia italiane che estere; ogni altro introito che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.
Art.9) L'esercizio finanziario intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

IV) ORGANI SOCIALI.

Art.10) Sono organi sociali: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente.
a) ASSEMBLEA.
L'Assemblea è composta dai soci ordinari. Ognuno di essi ha diritto a un voto; questo diritto non può essere delegato. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. La convocazione va fatta mediante affissione nella sede sociale.
Le delibere dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, siano presenti almeno due terzi dei soci. In seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, le deliberazioni sono valide quale che sia il numero dei soci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora si raggiunga la maggioranza semplice (metà più uno) dei soci presenti.
Le delibere dell'Assemblea dovranno risultare da verbale riprodotto in apposito libro delle adunanze, tenuto a norma di legge.
L'Assemblea deve essere convocata a deliberare sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo, sull'approvazione del bilancio annuale, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato per legge (Assemblea ordinaria).
Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Consiglio Direttivo. Altri oggetti possono essere messi all'ordine del giorno se proposti da almeno un quinto dei soci non oltre il 15° giorno antecedente la data della riunione dell'Assemblea, che viene convocata parimenti almeno 15 giorni dopo l'affissione sull'albo della sede sociale.
L'Assemblea è straordinaria quando è convocata dal Presidente o quando è richiesta da almeno un quinto dei soci, per delibere da prendere oltre a quelle richieste per l'Assemblea ordinaria.

b) CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci ordinari ed elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo sviluppa, articola a dà pratica attuazione alle linee programmatiche elaborate dall'Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente almeno una volta per ogni trimestre ordinariamente e straordinariamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità operativa. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

c) PRESIDENTE.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza ha la firma il Vice Presidente.

V) SCIOGLIMENTO.

Art.11) Nell'ipotesi di scioglimento, è valida la delibera dell'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza semplice. L'eventuale residuo patrimoniale, dedotte le passività, va destinato a scopi socio-culturali.

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